Giocatore perde la causa contro concessionario per errore di quota alle scommesse
Il Tribunale di Catania ha recentemente emesso una sentenza su un caso di scommessa effettuata da un giocatore approfittando di un errore nella quota offerta dal concessionario.
Catania - Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, con sentenza del 28 dicembre 2023, ha respinto le richieste di un giocatore che pretendeva il pagamento di una vincita conseguente ad una scommessa effettuata sfruttando un palese errore di quota da parte del concessionario.
Il giocatore aveva puntato su un evento sportivo ad una quota evidentemente troppo alta e non in linea con le quotazioni degli altri operatori del settore. Subito dopo essersi accorto dell'errore, il concessionario aveva sospeso l'accettazione di scommesse su quell'evento in attesa di correggere la quota.
Il concessionario si è difeso tramite il suo legale, l'avvocato Antonella Lo Presti, la quale ha sottolineato come l'errore di quota fosse "evidentemente errata" e frutto di una svista nella digitazione.
Inoltre, dato che il giocatore in questione era un frequentatore abituale di siti di scommesse sportive, avrebbe dovuto rendersi conto della palese incongruenza della quota offerta.
Il Tribunale ha accolto le argomentazioni della difesa, annullando di fatto il contratto di scommessa e dando ragione al concessionario. Nelle motivazioni viene citato l'articolo 6 del DM n.111 del 2006, che regola proprio questi casi di errori nei giochi.
Si tratta di un precedente importante nella disciplina delle scommesse online e del rapporto tra operatori del settore e giocatori, soprattutto per evitare possibili casi di abusi o scommesse abusive da parte di questi ultimi.
La sentenza ribadisce che un errore evidente non può trasformarsi in un'opportunità di facile guadagno per il giocatore.
Sentenza storica su scommessa con quota errata
Il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza nell'ambito delle scommesse online, dando ragione ad un concessionario in un caso controverso di quota sbagliata.
L'avvocato della società convenuta è riuscito a dimostrare che l'errata quotazione proposta al giocatore poteva considerarsi un errore essenziale e riconoscibile del contratto, ai sensi dell'art. 1428 c.c.
La quota di 300 volte la posta inizialmente offerta era palesemente sproporzionata sia in valore assoluto che in confronto alle quotazioni proposte dagli altri operatori per lo stesso evento. Nessun concessionario avrebbe potuto ragionevolmente offrire una quota così elevata, se non per un macroscopico errore.
Inoltre, dato che il giocatore era un frequentatore abituale di siti di scommesse, avrebbe dovuto rendersi conto dell'anormalità della quota proposta. L'errata quotazione era evidente ad un occhio poco attento.
Il Tribunale ha accolto la tesi della difesa, annullando il contratto di scommessa stipulato a quelle condizioni. Si tratta di un precedente fondamentale per regolare i rapporti tra operatori di gioco online e scommettitori.
La sentenza sancisce un principio chiaro: un errore manifesto di quota non può tradursi in un'opportunità di facile profitto per il giocatore, che è tenuto ad utilizzare la normale diligenza nel valutare le proposte di scommessa.
Redatto da: Diana Menchini